Scontro treni: responsabilità civile e rischio

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Responsabilità civile ferroviaria e calcolo del rischio

Scontro treni, dopo il disastro si discute. A proposito dell’incidente ferroviario (con strage) tra Andria e Corato, potrà interessare una lettura “tecnica” dell’immediato intervento pubblico del Ministro Del Rio. Il Ministro ha detto che il problema non è la monorotaia, bensì il sistema di controllo del traffico basato su collegamenti telefonici. Può essere.

Scontro treni: la responsabilità

Intanto, però, questo suo riferimento offre gravi conseguenze sotto il profilo della gestione delle responsabilità, prima ancora che la Magistratura – che tuttavia “indaga” addirittura in “pool” di cinque pubblici ministeri – abbia esposto le sue linee di analisi del caso, prima, e le sue coperte, poi. All’art. 2051, infatti, il codice civile italiano prevede la responsabilità obbiettiva del “custode” per i danni che le cose sotto il suo controllo provocassero a terzi. E’ la norma che si invoca, di solito, quando si cade per strada a causa di una buca (di regola per quelle “insidiose”) oppure quando si cade in moto per brecciolino o detriti sparsi sulla sede stradale e lasciati colpevolmente lì per giorni dall’Ente titolare della strada.

Scontro treni: la norma

E’ la norma invocata dalla para-atleta Giusy Versace per chiedere (ed ottenere) il risarcimento dei danni conseguitile nel tragico “volo”, che fece in auto dal viadotto Italia sulla A3 a causa di un guard-rail del tutto inadeguato. E’ più o meno la logica per cui, pur in assenza di accertati responsabili personali effettivi per il disastro aereo di Ustica, lo Stato è stato condannato a risarcire i danni ai famigliari delle vittime, per non aver saputo garantire la sicurezza dei suoi cieli. La norma prevede che il “custode”, il cui bene generi un danno a qualcuno, debba dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro che l’ha causato: altrimenti deve risarcire.

Scontro treni: il custode

Nella strage ferroviaria pugliese il “custode” è la società ferroviaria proprietaria della linea e, se anche si dimostrerà un errore di qualche suo ferroviere, quest’ultimo resta un “dipendente”, ossia un componente dell’organizzazione della società e, in quanto tale, di nuovo un soggetto sotto il suo controllo (stavolta ex art. 2049 cod. civ.). Dire che il sistema di controllo “telefonico” del traffico è desueto ed inefficiente, vuol dire che in realtà la società proprietaria della linea ferroviaria non ha posto in essere tutte le misure di sicurezza e prevenzione “tecnica” che sarebbero state possibili, e quindi necessarie, per evitare sinistri. L’intervento del Ministro configura quindi un sostanziale “giudizio anticipato” sulla individuazione delle responsabilità di natura giuridica civile nell’incidente ferroviario di martedì scorso.

Scontro treni. la magistratura

Mentre la Magistratura si eserciterà in perizie e controanalisi tecniche complesse, per stabilire chi sia a portare la responsabilità penale del disastro, qualcuno sarà comunque chiamato a risarcire i danni alle ottanta vittime, tra deceduti e feriti gravi e gravissimi. Quel qualcuno sarà la compagnìa assicuratrice della società ferroviaria, ma solo fino al cosiddetto “massimale di polizza” e solo se non salteranno fuori errori o difetti nella configurazione del contratto di assicurazione, tali da escludere la copertura assicurativa. In ogni caso, vista l’entità della strage, è altamente probabile che il massimale non arrivi a soddisfare il totale dei risarcimenti da erogare. A quel punto, a dover saldare il debito sarà la società ferroviaria e, con buona pace di tanti lavoratori, verosimilmente non ce la farà. Fallirà e qualcuno resterà senza risarcimento, mentre qualcun altro resterà senza lavoro. Il tutto magari tra cinque o dieci anni, quando la tragedia della strage recente sarà un pallido ricordo nell’ombra dei tanti eventi drammatici che ogni giorno attraggono la nostra attenzione e ci fanno sentire troppo precari in questa vita.

Scontro treni: la domanda

Domanda: quante volte il Consiglio d’Amministrazione di quella società Ferrotramviaria SpA ha analizzato la necessità di aggiornare i suoi sistemi di controllo del traffico sulla linea e ne ha rinviato la spesa “a nuovo ordine”, perché … “è un costo non urgente”? Vera domanda: quante volte ciascuno di noi fa la stessa cosa con le faccende della sua vita, accollandosi rischi inutili e potenziali costi siderali? Su tutte queste riflessioni, propongo di nuovo, per chi l’avesse saltata l’anno scorso, una splendida lettura estiva: “Il cigno nero” (titolo originale The Black Swan, in Italia edito da Il Saggiatore), riflessione brillante sulla teoria del calcolo del rischio (ma non solo quello) nella vita di tutti noi dell’epistemologo ed ex trader Nassim Nicholas Taleb.

Gigi Paganelli

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